Rischio Clinico e sicurezza del paziente

Sicurezza
delle cure in sanità

Articolo 1, Legge n. 24/2017.

  1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività.
  2. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative.
  3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Rischio Clinico

Il rischio clinico e la sicurezza del paziente sono argomenti centrali nell’ambito della qualità della cura. Mentre una riduzione degli errori dei professionisti sanitari è uno dei risultati attesi da un programma di miglioramento della sicurezza dei pazienti, il vero obiettivo è la riduzione del rischio iatrogeno per il paziente. Tale riduzione è ottenibile tramite una valutazione dei sistemi e processi di un’organizzazione sanitaria per:

  • identificare debolezze e condizioni di pericolo che potrebbero incidere sul rischio clinico, sulla sicurezza del paziente e sulla qualità delle cure;
  • fornire elementi utili alla ridefinizione di sistemi e processi al fine di migliorare la sicurezza del paziente e la qualità del processo di cura.

Il Piano annuale per il rischio clinico della Fondazione (PAGRiC) serve ad identificare ed implementare una serie di standard mirati alla riduzione del rischio clinico e al miglioramento della sicurezza del paziente. Lo stesso, tiene conto degli standard di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e regionale di settore.

 

Piano aziendale annuale di gestione del rischio clinico e sicurezza del paziente 2023

 

Dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio:

NESSUN RISARCIMENTO EROGATO, AD OGGI, NELL’ULTIMO QUINQUENNIO

 

Dati e contratti impresa assicurativa responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d’opera: Polizza

 

ADEMPIMENTI

L’art. 15, comma 1 lettera a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha sostituito l’art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha previsto che l’accreditamento possa essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il decreto suindicato, 19 dicembre 2022, pubblicato sulla GU – Serie Generale – n. 305 del 31.12.2022 infatti, le ha così definite:

  1. a) in caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture pubbliche e private o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, sulla base degli elementi di cui all’Allegato A del decreto, per quanto compatibili in relazione alla tipologia di struttura considerata;
  2. b) per la selezione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, sulla base degli elementi di cui all’Allegato B del decreto, per quanto compatibili in relazione alla tipologia di struttura considerata.

Sula base di tali indicazioni, si è proceduto all’autovalutazione degli adempimenti con la realizzazione delle relative evidenze.

 

ALLEGATO A

ALLEGATO B