Qualità

“L’assistenza sanitaria è di qualità adeguata se: gli operatori che la erogano, effettuando gli interventi che il progresso delle conoscenze scientifiche indica come capaci di produrre gli effetti desiderati e appropriati, interventi che devono essere congruenti con i valori morali della società, e devono essere realizzati in modo tale da generare soddisfazione in coloro che li ricevono; sono in grado di massimizzare i benefici espressi in termini di salute aggiunta a fronte dei rischi corsi per produrla”

(Donadebian)

“L’assistenza riabilitativa, comprendente strutture e servizi a diversi livelli (distrettuale, sovra-distrettuale e multizonale) e con diverse modalità di organizzazione dell’offerta (ospedaliera ed extraospedaliera, di natura residenziale e semi-residenziale), deve garantire la valutazione del bisogno e l’inquadramento diagnostico sulla base di programmi terapeutici e riabilitativi validati da evidenze scientifiche di efficacia”

(Parte I, obiettivo V del PSN 1998-2000)

“I Servizi e le Istituzioni devono divenire nodi di una rete di assistenza nella quale viene garantita al Paziente l’integrazione dei servizi sociali e sanitari, nonché la continuità assistenziale nel passaggio da un nodo all’altro, avendo cura che venga ottimizzata la permanenza nei singoli nodi in funzione dell’effettivo stato di salute. Dovrà essere, di conseguenza, ridotta la permanenza dei pazienti negli Ospedali per acuti e potenziata l’assistenza riabilitativa e territoriale”

(paragrafo 2.2.2 del PSN 2003-2005)

Principi Fondamentali

L’art. 11, punti 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10 e 11.1.11, R.R. n. 12/2015, art. 4, R.R. n. 22/2019 e il R.R. n. 16/2019, dettano procedure ed evidenze per assicurare all’utenza dei servizi riabilitativi, qualità e sicurezza delle cure ai sensi della normativa di legge vigente.

La Fondazione è impegnata attivamente e da anni in questo ambito specifico, posto che negli anni 2019-2022, è anche stata accreditata internazionalmente dalla prestigiosa Joint Commission International (JCI).

Attualmente, è impegnata in una revisione complessiva di tutte le procedure e le evidenze di qualità e rischio clinico in conformità delle ultime indicazioni normative nazionali (requisiti di accreditamento, stabiliti dalla regione o provincia autonoma in coerenza con le indicazioni dell’Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 20 dicembre 2012 sul documento recante “Disciplinare per la revisione della normativa dell’accreditamento” – Rep. Atti n. 259/CSR, Legge 5 agosto 2022, n. 118 e relativo Decreto attuativo del Ministero della Salute 19 dicembre 2022)

 

In sintesi …

 

L’art. 15, comma 1 lettera a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha sostituito l’art. 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha previsto che l’accreditamento possa essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Il decreto suindicato, 19 dicembre 2022, pubblicato sulla GU – Serie Generale – n. 305 del 31.12.2022 infatti, le ha così definite:

  1. a) in caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture pubbliche e private o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, sulla base degli elementi di cui all’Allegato A del decreto, per quanto compatibili in relazione alla tipologia di struttura considerata;
  2. b) per la selezione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, sulla base degli elementi di cui all’Allegato B del decreto, per quanto compatibili in relazione alla tipologia di struttura considerata.

Sula base di tali indicazioni, si è proceduto all’autovalutazione degli adempimenti con la realizzazione delle relative evidenze.

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