Formazione

La Formazione

La Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio Onlus ha mostrato, nel tempo, di aver bisogno di una strategia complessiva capace di orientare la gestione delle risorse umane verso una cultura organizzativa e gestionale di tipo aziendale.

Questa strategia dovrebbe rispondere tempestivamente alla domanda derivante dalle scelte prioritarie di organizzazione e produzione determinate da un contesto normativo e direzionale in continua trasformazione e garantire al tempo stesso l’innovazione degli elementi costitutivi del sistema a garanzia dell’equo diritto alla salute da parte della collettività e dei singoli cittadini.

Anche la Formazione può contribuire allo sviluppo di tale complessa strategia dando ai Professionisti strumenti per leggere in modo sistemico le sfide che il moderno pone loro davanti dovendo occuparsi di mediare tra obiettivi di salute e risorse definite.

In particolare, la Formazione può contemporaneamente mantenere aggiornate le conoscenze e le competenze tecniche specifiche implementando sempre più gli aspetti psico-relazionali dei Professionisti e rispondere alle esigenze professionali, organizzative e gestionali volte a migliorare la qualità delle prestazioni erogate.

Obblighi Formativi

PROROGA ECM 2020 – COME RECUPERARE FINO A 300 CREDITI DEI TRIENNI PRECEDENTI

 

Proroga ECM 2020: il triennio si trasforma in quadriennio

La proroga ECM trasforma operativamente il triennio in un quadriennio. Il 18 Dicembre 2019 la CNFC Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha stabilito che sarà possibile acquisire crediti formativi ECM relativi al triennio 2017-2019 fino al 31 dicembre 2020.

Nella medesima delibera è stato però confermato l’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 che è pari a 150 crediti formativi.

 

La proroga ECM prevede la data del 31 dicembre 2020 come nuovo termine per l’acquisizione dei crediti ECM previsti per il triennio 2017-2019.

Ogni Professionista Sanitario ha dunque la possibilità di utilizzare i crediti ECM di quest’anno per effettuare il recupero di quelli che non è riuscito ad ottenere nel triennio appena concluso (2017-2019), ma anche quello precedente (2014-2016).

Insomma, il 31 dicembre 2020 rappresenta la data ultima entro la quale ogni Professionista Sanitario potrà mettersi in regola per i 6 anni precedenti, in vista di una riforma del Sistema ECM da compiere entro l’anno.

Come spostare i crediti formativi ECM dal 2020 al triennio precedente

L’applicazione pratica per lo “spostamento” dei crediti ECM conseguiti nel 2020 nel triennio 2017-2019 ai fini di completare il proprio fabbisogno è impegnativa, ma basta seguire con attenzione questa procedura:

  1. Occorre innanzitutto registrarsi al COGEAPS ed ottenere i codici di accesso che saranno spediti dal Consorzio alla mail fornita dall’interessato;
  2. Successivamente entrare nella propria Area Riservata digitando username e password;
  3. Entrare in Dettagli professionisti – Selezionare il triennio 2017-2019 e controllare la situazione ECM onde verificare il numero di crediti da recuperare nel triennio selezionato;
  4. Qualora occorresse il recupero crediti, sempre nell’area Dettagli professionista, nella striscia evidenziata in giallo sono presenti le seguenti diciture: Crediti individuali; Crediti mancanti; Esoneri ed esenzioni; Spostamento crediti;

Cliccare sulla voce “Spostamento crediti” e nella schermata successiva su “Gestione spostamento crediti”.

Apparirà una voce scritta in rosso, preceduta da una breve spiegazione, che dovrà essere a sua volta selezionata: “Dal 2020 al triennio 2017-2019”. Si aprirà quindi la schermata Dettagli professionista: Partecipazioni ECM dove compariranno automaticamente, suddivise per eventi, le partecipazioni ECM dell’anno 2020.

Per i professionisti che sono nelle condizioni di dover utilizzare i crediti 2020 per colmare il fabbisogno 2017-2019, al termine della striscia di ogni evento sarà presente la colonna “Sposta” che riporta il simbolo del notes sulla quale l’interessato deve cliccare per spostare l’evento utile ed i crediti relativi nel triennio 2017-2019.

E’ pertanto necessario calcolare i crediti mancanti e spostare gli eventi o l’evento che andranno a completare il numero di crediti insufficienti.

La scelta dei crediti da utilizzare per il recupero e l’effettivo spostamento devono essere effettuati obbligatoriamente dal Professionista interessato nella modalità online e non tramite email. Pertanto il COGEAPS non esegue questa procedura su richiesta e la stessa deve essere applicata esclusivamente ed autonomamente dal singolo sanitario con il sistema online. Nel corso del procedimento appare una scritta che chiede (per 2 volte) conferma dell’esportazione dei crediti: Questa partecipazione, una volta spostata non potrà più essere cambiata di competenza.

Sicuro di voler procedere con l’operazione?”. Una volta risposto “Si” il trasferimento sarà completato, ma sarà utile controllare nuovamente il triennio 2017-2019 per verificare l’effettivo spostamento dei crediti.

 

Totale crediti ECM acquisibili nel 2020 grazie alla proroga:

 

Crediti ECM al 2020 (triennio 2020-2022) fino a 150
Crediti ECM al 2017-2019 150
Crediti ECM al 2014-2016 150
Totale crediti ECM recuperabili nel 2020 fino a 450

 

Confermate le riduzioni per il triennio 2020-2022

La CNFC ha confermato per il nuovo triennio le riduzioni ECM previste per i professionisti sanitari “virtuosi”. Tali riduzioni non sono ovviamente previste a chi abbia usufruito del recupero crediti ECM sopra illustrato per i trienni 2014-2016 e 2017-2019.

Per il triennio 2020-2022 è prevista infatti una riduzione di 30 crediti per i professionisti che nel precedente triennio abbiano maturato tra 121 e 150 crediti; una riduzione di 15 crediti per i professionisti che nel precedente triennio abbiano maturato tra 80 e 120 crediti; una riduzione di 15 crediti per i professionisti che nel precedente triennio abbiano soddisfatto il proprio dossier formativo individuale; una riduzione di 10 crediti per i professionisti che costruiranno nell’attuale triennio un dossier formativo di gruppo

 

Rif. Delibera CNFC del 18/12/2019

 

A TALE INFORMAZIONE VIENE AGGIUNTA IN ALLEGATO, LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE CONTINUA CHE PRENDE IN CONSIDERAZIONE L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

Clicca qui per scaricarla

Clicca qui per scaricare i contenuti della delibera precedente (triennio 2017-2019)

Esoneri

I professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base (es. corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica) propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale, sono esonerati dall’obbligo formativo ECM.

L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese 2. Sono altresì esonerati i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività professionale presso le zone colpite da catastrofi naturali.

Esenzioni

Le esenzioni dall’obbligo formativo ECM sono quantificate nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni.

Oltre alle consuete esenzioni già conosciute (congedo maternità obbligatoria, congedo parentale, adozione e affidamento, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, richiamo alle armi o servizio volontariato,) sono state ricomprese le seguenti situazioni come disciplinate dai CCNL delle categorie di appartenenza:

  •  aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari;
  •  permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie;
  •  assenza per malattia;
  •  aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale;
  • aspettativa per cariche pubbliche elettive;
  •  aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali.

I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.

ACCORDO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANObiettivi formativi e anagrafe dei crediti del professionista. 02/02/2017):

Con l’Accordo del 2 Febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute”, unitamente all’allegato “criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” che costituisce parte integrante dello stesso.

Il nuovo Accordo, unitamente all’allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 Febbraio 2017.

È diritto del professionista sanitario conoscere in ogni momento, tramite l’accesso all’anagrafe nazionale del Co.Ge.A.P.S., i crediti dallo stesso maturati, oltre che la propria posizione formativa complessiva.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° Gennaio successivo alla data di conseguimento del titolo abilitante necessario per l’esercizio dell’attività sanitaria.

Dalla data di cui al precedente comma, il professionista sanitario deve maturare esclusivamente i crediti previsti per i residui anni del triennio formativo.

Le attività formative devono essere programmate e realizzate tenendo conto degli obiettivi formativi previsti come prioritari nel Programma nazionale E.C.M., nel Piano sanitario nazionale e nei Piani sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La Commissione nazionale individua gli obiettivi formativi tenendo conto dei Livelli Essenziali di Assistenza, dei Piani sanitari regionali e delle linee guida di cui all’art. 3 del d.l. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 189/2012 e li inserisce in almeno una delle seguenti macro aree:

  1. obiettivi formativi tecnico-professionali (individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di attività, consentendo la programmazione di eventi rivolti alla professione o alla disciplina di appartenenza;
  2. obiettivi formativi di processo (individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie, consentendo la programmazione di eventi destinati ad operatori ed équipe che operano in un determinato segmento di produzione;
  3. obiettivi formativi di sistema (individuano lo sviluppo delle conoscenze e competenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari, consentendo la programmazione di eventi interprofessionali, destinati a tutti gli operatori).

La Commissione nazionale stabilisce i termini e le modalità per la realizzazione del dossier formativo. Il dossier formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider.

I crediti individuali maturati dai professionisti sanitari sono registrati in un’unica anagrafe nazionale gestita dal Co.Ge.A.P.S. Per la registrazione dei crediti, il provider trasmette i dati tramite traccia elettronica comune all’ente accreditante e al Co.Ge.A.P.S.

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento al provider l’attestato E.C.M. dal quale risulti il numero di crediti dallo stesso maturati. La consegna dell’attestato è preceduta dal controllo, da parte del provider, del superamento positivo delle verifiche finali sulla partecipazione all’evento formativo.

Il professionista sanitario può chiedere in qualsiasi momento l’attestazione del numero di crediti formativi effettivamente maturati e registrati e la certificazione del pieno soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio.